Data di pubblicazione:
18 febbraio 2004
Quadricicli leggeri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prot. 1948/Segr.
Roma, 21 novembre 2003
Ministero dell'Interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Servizio polizia stradale
ROMA
OGGETTO: Quesito circa l'utilizzo del casco protettivo per il conducente di quadricicli leggeri.
In esito alla nota di codesta Direzione centrale, datata 29 settembre 2003 e di pari oggetto, deve innanzi tutto segnalarsi che la Direttiva quadro 2002/24/Ce "Veicoli a due e tre ruote e quadricicli" pur riportando al punto 2.1.1. della "scheda informativa" la indicazione "tipo di carrozzera", non specifica requisiti e condizioni che consentano di definire, per i veicoli in questione, se essa sia di tipo "aperto" o "chiuso". Si aggiunge che la Direttiva 97/24/CE concernente "Taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote", al punto 2.2. del capitolo XI (ancoraggi delle cinture di sicurezza e sistemi di sicurezza)dispone che detti dispositivi non sono richiesti per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli "carrozzati" con massa a vuoto pari o inferiore a 250 Kg.
Dalle notazioni citate sembra dunque evincersi che, allo Stato della Normativa, dei veicoli in questione interessi individuare non se siano dotati di carrozzeria "aperta" o "chiusa"; ma piuttosto se siano allestiti ad esempio con telaio tubolare, o con scocca portante o con altri ritrovati tecnologici.
Non è così per gli autoveicoli. Infatti la Direttiva 2001/116/CE (Direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N, O) all'allegato II "Definizione tipo carrozzeria" rinvia in materia alle norme ISO 3833/1977 (ad esempio: la carrozzeria "chiusa" è definita "fissa, con o senza montante centrale per le finestre laterali).
In carenza di normativa comunitaria, questo Dipartimento considera "carrozzerie chiuse" in relazione al disposto del paragrafo 1-bis dell'articolo 171 CdS così come innovato dalla Legge 1° agosto 2003 n. 214 - soltanto quelle che "rivestono" l'abitacolo nella sua interezza e senza soluzioni di continuità.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo Fumero.
Prot. 1948/Segr.
Roma, 21 novembre 2003
Ministero dell'Interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Servizio polizia stradale
ROMA
OGGETTO: Quesito circa l'utilizzo del casco protettivo per il conducente di quadricicli leggeri.
In esito alla nota di codesta Direzione centrale, datata 29 settembre 2003 e di pari oggetto, deve innanzi tutto segnalarsi che la Direttiva quadro 2002/24/Ce "Veicoli a due e tre ruote e quadricicli" pur riportando al punto 2.1.1. della "scheda informativa" la indicazione "tipo di carrozzera", non specifica requisiti e condizioni che consentano di definire, per i veicoli in questione, se essa sia di tipo "aperto" o "chiuso". Si aggiunge che la Direttiva 97/24/CE concernente "Taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote", al punto 2.2. del capitolo XI (ancoraggi delle cinture di sicurezza e sistemi di sicurezza)dispone che detti dispositivi non sono richiesti per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli "carrozzati" con massa a vuoto pari o inferiore a 250 Kg.
Dalle notazioni citate sembra dunque evincersi che, allo Stato della Normativa, dei veicoli in questione interessi individuare non se siano dotati di carrozzeria "aperta" o "chiusa"; ma piuttosto se siano allestiti ad esempio con telaio tubolare, o con scocca portante o con altri ritrovati tecnologici.
Non è così per gli autoveicoli. Infatti la Direttiva 2001/116/CE (Direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N, O) all'allegato II "Definizione tipo carrozzeria" rinvia in materia alle norme ISO 3833/1977 (ad esempio: la carrozzeria "chiusa" è definita "fissa, con o senza montante centrale per le finestre laterali).
In carenza di normativa comunitaria, questo Dipartimento considera "carrozzerie chiuse" in relazione al disposto del paragrafo 1-bis dell'articolo 171 CdS così come innovato dalla Legge 1° agosto 2003 n. 214 - soltanto quelle che "rivestono" l'abitacolo nella sua interezza e senza soluzioni di continuità.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo Fumero.
Il commento. | 62,4 kB | |
La nota di accompagnamento del Ministero dell'Interno. | 77,8 kB | |
La direttiva Ce 2002/24 | 236,9 kB |
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